Al fine di fornire uno strumento che possa agevolare la lettura delle disposizioni di legge contenute nel recente DL 18/2020, emanato il 17.03.2020, di seguito ecco una breve relazione che sintetizza i contenuti di maggiore interesse per la Federazione e per le società affiliate.
- L’art. 27 del DL, rubricato “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa” stabilisce che è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatori. Tale indennità, che verrà erogata dall’Inps, non concorre alla formazione del reddito imponibile. Da tale previsione resteranno esclusi i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali (es. Avvocati, Architetti, ecc.) con enti previdenziali diversi dall’Inps, rimasti di fatto esclusi dall’indennità di 600 euro.
- L’art. 60 del DL, rubricato “Rimessione in termini per i versamenti” prevede un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.
- L’art. 61 del DL, rubricato “Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria” prevede il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato. Il comma 3 prevede il rinvio del versamento anche dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili).
- L’art. 64 del DL, rubricato “Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro” prevede, per il periodo d’imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (palestre e spogliatoi se assimilati) sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, con l’obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro. Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
- L’art. 73 del DL, rubricato “Semplificazioni in materia di organi collegiali” al comma 4 prevede una deroga alle sedute in videoconferenza. Pertanto, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le associazioni private anche non riconosciute, e le fondazioni che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
- L’art. 88 del DL, rubricato “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura” prevede che a seguito dell'adozione delle misure governative volte a contenere la diffusione del virus Covid-19, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi gli eventi sportivi organizzati dalla FIR e dalle affiliate. Pertanto, i soggetti acquirenti potranno presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso all’organizzatore, allegando il relativo titolo di acquisto e i soggetti organizzatori, entro trenta giorni dalla presentazione della suddetta istanza dovranno provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
- L’art. 95 del DL, rubricato “Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo”, prevede la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei versamenti dei canoni di
locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da parte di FSN, EPS, ASD/SSD. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
- L’art. 96 del DL, rubricato “Indennità collaboratori sportivi” prevede il riconoscimento di un’indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso FSN, EPS e ASD/SSD, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir. Le domande, comprensive dell’autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere presentate alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce, sulla base del registro CONI, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto MEF che si coordinerà con Sport e Salute, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020 e con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo. A copertura dell’indennità sono stati stanziati 50 milioni di euro. La Società Sport ha già attivato un indirizzo email dedicato: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda al sito internet https://www.sportesalute.eu.
- L’art. 106 del DL, rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società” introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, sono dirette, in particolare, a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.